Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
