dei consumatori Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Sono previste le seguenti iniziative: consulenze per la riforma legislativa e istituzionale, creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, attivita' di formazione per i funzionari dell'amministrazione e per le altre persone che rappresentano gli interessi dei consumatori, sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art75 · fonte su Normattiva