[1]Autorita' e giurisdizione
[2]1. Le competenti Autorita' della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dell'altra Parte, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte ricevente. 2. Tuttavia, le competenti Autorita' della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
Testo vigente dal 25 giugno 2020
