[1]Autorita' e giurisdizione

[2]1. Le competenti Autorita' della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dell'altra Parte, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte ricevente. 2. Tuttavia, le competenti Autorita' della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-06-05;65~accordo-art7 · fonte su Normattiva