[1]Aspetti finanziari

[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. Le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle propria normativa; b. Le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. La Parte ricevente fornira' cure d'urgenza e tutti i servizi medici delle proprie Forze Armate a tutto il personale della Parte inviante che necessiti di assistenza medica durante l'attuazione delle attivita' di cooperazione bilaterale nell'ambito del presente Accordo. Se necessario, la Parte ospitante fornira' altri servizi medici, dato che la Parte inviante ne coprira' i costi. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;65~accordo-art6 · fonte su Normattiva