Art. 3 (Approvazione) — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 6 maggio 2026
