1. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione nella gestione dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le Parti possono stabilire, come opportuno, il dialogo su tutte le questioni attinenti alla migrazione di reciproco interesse, tenendo conto della valutazione delle esigenze specifiche di cui al paragrafo 2. Ciascuna Parte puo', ove lo ritenga opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di origine, di transito e/o di destinazione dei migranti. La cooperazione in materia di migrazione puo' includere, tra l'altro, il rafforzamento delle capacita' e l'assistenza tecnica, secondo quanto convenuto dalle Parti. 2. La cooperazione tra le Parti e' basata sulle esigenze e realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e si concentrera' sui seguenti aspetti:

  • a)le cause di fondo della migrazione;
  • b)lo scambio di opinioni sulle pratiche e le norme pertinenti per fornire protezione internazionale alle persone che ne hanno bisogno;
  • c)l'istituzione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione irregolare, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente le modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e le forme di protezione delle vittime della tratta;
  • d)il rimpatrio, in adeguate condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente nel territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
  • e)le que
  • f)le questioni ritenute di reciproco interesse relative alla gestione delle frontiere. 3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:
  • a)la Malaysia riammettera', fatta salva la necessita' di confermare la cittadinanza, tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita' oltre a quelle di cui al paragrafo 4;
  • b)ogni Stato membro riammettera', fatta salva la necessita' di confermare la cittadinanza, tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Malaysia, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita' oltre a quelle di cui al paragrafo 4. 4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri e la Malaysia forniscono senza indugio ai rispettivi cittadini adeguati documenti di viaggio a tale scopo. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento d'identita' o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti della Malaysia o dello Stato membro interessato dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. Il presente articolo non pregiudica le rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari delle Parti relative alla determinazione della cittadinanza. 5. Se una delle Parti lo ritiene necessario, le Parti negoziano un accordo tra l'UE e la Malaysia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammissione delle persone che non sono cittadini, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da una delle Parti o che sono entrati nel territorio di una Parte arrivando direttamente dal territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art20 · fonte su Normattiva