[1]Migrazione e asilo

[2]1.Le parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo, partecipazione e questioni relative alla diversita'. 2.La cooperazione puo' comprendere la condivisione di informazioni sulle strategie in materia di immigrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, visti, dati biometrici e sicurezza dei documenti. 3.Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:

  • a)l'Australia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita' in modo da non provocare ritardi indebiti;
  • b)ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio dell'Australia, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita' in modo da non provocare ritardi indebiti;
  • c)a tal fine, gli Stati membri e l'Australia forniscono ai loro cittadini i necessari documenti d'identita'. 4.Su richiesta di una di esse, le parti esplorano la possibilita' di concludere un accordo tra l'Australia e l'Unione europea in materia di riammissione, prendendo in considerazione adeguate disposizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art38 · fonte su Normattiva