[1]Migrazione

[2]1. Le parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, quali la migrazione legale, la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani, l'asilo e la gestione delle frontiere, compresi i visti e la sicurezza dei documenti di viaggio, tenendo conto delle realta' socioeconomiche della migrazione. 2. Le parti intensificano la cooperazione per prevenire e controllare l'immigrazione irregolare, anche garantendo senza indebiti ritardi la riammissione dei propri cittadini e fornendo loro documenti di viaggio appropriati.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art38 · fonte su Normattiva