1. Le Parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformita' della loro legislazione e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. 2. Le Parti promuovono lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, iniziative di sensibilizzazione, utilizzo delle norme e ricerca e sviluppo.
Testo vigente dal 6 maggio 2026
