1. Le Parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformita' della loro legislazione e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. 2. Le Parti promuovono lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, iniziative di sensibilizzazione, utilizzo delle norme e ricerca e sviluppo.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art32 · fonte su Normattiva