[1]PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

[2]1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalita':

  • a)scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalita' organizzata e reati connessi, tra gli altri;
  • b)scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento, e
  • c)formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali. 2. Per la realizzazione delle attivita' e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorita' Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonche' la loro durata e il numero dei partecipanti. 3. Le Parti, attraverso le proprie Autorita' Centrali, finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo con i fondi assegnati nei loro rispettivi bilanci, secondo le proprie disponibilita', la destinazione e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art23 · fonte su Normattiva