[1]' dell'informazione

[2]1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") sono elementi essenziali della societa' moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si adoperano per scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico. 2. La cooperazione in questo settore potra' essere incentrata, fra l'altro, sui seguenti aspetti:

  • a)partecipazione al dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorita' di regolamentazione;
  • b)scambio di informazioni concernenti l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle Parti;
  • c)scambio di informazioni in materia di normazione, valutazione della conformita' e diffusione delle informazioni sulle TIC;
  • d)promozione della cooperazione tra le Parti in materia di ricerca sulle TIC;
  • e)cooperazione nel settore della televisione digitale, compresa la condivisione di esperienze in materia di diffusione e aspetti normativi e delle migliori pratiche nella gestione dello spettro;
  • f)aspetti di sicurezza delle TIC e lotta contro la cibercriminalita'.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art31 · fonte su Normattiva