[1]disponibili per la cooperazione
[2]Per raggiungere gli obiettivi di cooperazione di cui al presente accordo, le Parti mettono a disposizione i mezzi necessari per attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative. Queste attivita' di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, lo sviluppo delle capacita' e le iniziative di cooperazione tecnica, lo scambio di esperti, lo svolgimento di studi e altre azioni concordate tra le Parti.
Testo vigente dal 6 maggio 2026
