[1]delle catastrofi
[2]1. Le Parti riconoscono la necessita' di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Le Parti ribadiscono l'impegno comune a promuovere misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per avanzare nel conseguimento di tali obiettivi. 2. La cooperazione puo' assumere, tra l'altro, le seguenti forme:
- a)la condivisione delle migliori pratiche nella gestione delle catastrofi;
- b)rafforzamento delle capacita';
- c)scambio di informazioni;
- d)sensibilizzazione dei cittadini ed educazione generale. 3. La cooperazione a norma del paragrafo 2 puo' includere lo scambio di informazioni in materia di soccorso in caso di calamita' e di assistenza di emergenza, tenendo conto dei lavori del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE e del centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria sulla gestione delle catastrofi.
Testo vigente dal 6 maggio 2026
