[1]sviluppi e modifiche

[2]1. Ciascuna delle Parti puo' presentare per iscritto eventuali proposte per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione o per modificare una qualsiasi disposizione del presente accordo. 2. Gli eventuali suggerimenti per l'ampliamento dell'ambito di applicazione della cooperazione tengono conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione e l'attuazione del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2. 3. Qualsiasi ampliamento dell'ambito della cooperazione o modifica del presente accordo avviene mediante reciproco consenso scritto, attraverso accordi o protocolli complementari o strumenti adeguati concordati dalle Parti. 4. Tali accordi o protocolli complementari o tali strumenti adeguati entrano in vigore a una data da convenire tra le Parti e costituiscono parte integrante del presente accordo.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art57 · fonte su Normattiva