[1]accordi

[2]1. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti dalle Parti nei confronti di organizzazioni internazionali e di paesi terzi. 2. Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art52 · fonte su Normattiva