1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10% dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 maggio 1968
