1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la Societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle azioni minerarie, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Testo vigente dal 27 maggio 1968
