1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico inter nazionale, di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. La disposizione del presente paragrafo avra' effetto per i redditi realizzati a partire dal 10 gennaio 1955. 2. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi registrate in uno degli Stati contraenti ed effettuati da un'impresa di tale Stato contraente sono esenti da tassazione nell'altro Stato contraente. Conseguentemente, l'Accordo tra la Grecia e l'Italia firmato ad Atene il 15 gennaio 1932, concernente l'esenzione dei redditi derivanti dall'esercizio di navi, non avra' efficacia per ogni anno in cui sara' in vigore la presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654~art8 · fonte su Normattiva