1. I profitti derivanti dall'alienazione di beni immobili cosi' come definiti all'articolo 6, paragrafo 2, sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. I profitti derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una base fissa, della quale un residente d'uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, ivi compresi i profitti derivanti dall'alienazione globale di detta stabile organizzazione (unitamente o non alla relativa impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, i profitti derivanti dall'alienazione di navi ed aeromobili adibiti al traffico internazionale, nonche' dall'alienazione di beni immobili afferenti all'esercizio di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente nel quale i redditi delle navi e degli aeromobili di cui trattasi sono tassabili secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente Convenzione. 3. I profitti provenienti dall'alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi I e 2, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente e' un residente.

Testo vigente dal 27 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654~art13 · fonte su Normattiva