1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni unite o dalle sue istituzioni specializzate. 2. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo I dell'articolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi e di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) della Assemblea generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.

  • b)Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi. 3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonche' i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni. 4. Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art15 · fonte su Normattiva