[1]Popoli indigeni e altri gruppi etnici
[2]1. Le parti, nel rispettare e promuovere i loro obblighi nazionali, regionali e internazionali, convengono che le attivita' di cooperazione mirano a potenziare la tutela e la promozione dei diritti e delle liberta' fondamentali dei popoli indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le attivita' di cooperazione sono intese, altresi', a valorizzare e promuovere i diritti umani e le liberta' fondamentali delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici. 2. Un'attenzione particolare va rivolta alla riduzione della poverta' e alla lotta alle diseguaglianze, all'esclusione e alla discriminazione. Lo sviluppo delle attivita' di cooperazione deve essere ispirato, conformemente agli obblighi nazionali e internazionali delle parti, ai documenti e agli strumenti internazionali pertinenti che trattano dei diritti dei popoli indigeni, quali la risoluzione 59/174 delle Nazioni Unite per il secondo decennio dei popoli indigeni del mondo e la convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti, se e in quanto ratificata. 3. Le parti convengono inoltre che le attivita' di cooperazione tengano sistematicamente conto dell'identita' sociale, economica e culturale di questi popoli e garantiscano, se del caso, la loro partecipazione efficace a tali attivita' soprattutto negli ambiti che rivestono per essi il maggior interesse, quali in particolare la gestione e l'uso sostenibili delle terre e delle risorse naturali, l'ambiente, l'istruzione, la sanita', il patrimonio e l'identita' culturale. 4. La cooperazione contribuisce a promuovere lo sviluppo dei popoli indigeni. Contribuisce inoltre a promuovere lo sviluppo delle persone appartenenti a organizzazioni delle minoranze e dei gruppi etnici. Tale cooperazione rafforza altresi' le loro capacita' negoziali, amministrative e di gestione.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
