Art. 7 (Protocollo facoltativo)
In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
