Art. 25 (Convenzione)
[1]1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sara' depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fara' avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che e' stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.
[3](Seguono le firme)
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
