Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione:

  • a)delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18;
  • b)della data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore in base all'articolo 19;
  • c)delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;
  • d)delle denuncie notificate in base all'articolo 21.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art24 · fonte su Normattiva