Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966
Art. 24 (Convenzione)
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione:
- a)delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18;
- b)della data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore in base all'articolo 19;
- c)delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;
- d)delle denuncie notificate in base all'articolo 21.
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
