[1]Articolo III

[2]Se, in base alla legge della Parte richiedente, la persona ricercata e' passibile di pena di morte per un reato per il quale e' richiesta l'estradizione, ma la legge della Parte richiesta non prevede la pena di morte per simili reati, l'estradizione sara' rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artiii · fonte su Normattiva