Art. 6 (Trattato)
capitale Se il reato per il quale si richiede l'estradizione e punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se per tale reato la pena di morte non e prevista dalla legge della parte richiesta o non e di solito eseguita, l'estradizione puo' essere rifiutata, a meno che la Parte richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena non verra' eseguita.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
