[1]Articolo II

[2]1. - L'estradizione sara' accordata per ogni reato che rientra in una delle seguenti definizioni, purche' esso sia, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti:

  • a)un reato per il quale possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni o altra specie di pena piu' severa; e
  • b)un reato per il quale possa essere accordata l'estradizione:
  • 1)Omicidio volontario; omicidio preterintenzionale; omicidio colposo.
  • 2)Istigazione o aiuto al suicidio.
  • 3)Lesioni volontarie gravi o gravissime.
  • 4)Violenza carnale; violenza carnale presunta; incesto.
  • 5)Atti di libidine violenti.
  • 6)Incitamento, istigazione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione.
  • 7)Aborto illegale.
  • 8)Sequestro di persona in tutte le sue forme; ratto in tutte le sue forme.
  • 9)Reati previsti dalle leggi relative agli stupefacenti.
  • 10)Furto semplice; furto aggravato; rapina; estorsione; truffa; appropriazione indebita; ricettazione; violazione di domicilio se commessa con violenza su cose o persone.
  • 11)Bancarotta fraudolenta.
  • 12)Reati di amministratori di societa' o di altre persone esercitanti funzioni presso organi di societa' o nel loro interesse.
  • 13)Reati relativi alla pubblicazione, contraffazione o alterazione di monete, banconote o carte di pubblico credito e ogni altro reato relativo alla falsita' in documenti o scritture private.
  • 14)Corruzione di pubblico ufficiale.
  • 15)Falsa testimonianza; subornazione di testimoni; reati contro l'amministrazione della giustizia.
  • 16)Incendio doloso.
  • 17)Danneggiamento.
  • 18)Disastro o pericolo di disastro ferroviario, aereo o marittimo o di altri mezzi di trasporto.
  • 19)Ammutinamento o rivolta a bordo di una nave in navigazione o di un aeromobile in volo contro l'autorita' del comandante della nave o dell'aeromobile.
  • 20)Pirateria, marittima o aerea, secondo le norme del diritto internazionale.
  • 21)Traffico di schiavi.
  • 22)Genocidio; o pubblica e diretta istigazione al genocidio.
  • 23)Tentativo o concorso in relazione ad uno dei reati per i quali puo' essere concessa l'estradizione in base al presente Trattato, o favoreggiamento della persona che ha commesso uno di tali reati. 2. - L'estradizione sara' altresi' accordata per ogni altro reato, purche' esso sia, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti:
  • a)un reato per il quale possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni o altra specie di pena piu' severa; e
  • b)un reato per il quale possa essere accordata l'estradizione. 3. - Sara' altresi' concessa l'estradizione per il concorso in un reato previsto dal presente Articolo e per il quale, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti, possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni od altra specie di pena piu' severa. 4. - Nel caso di persona condannata, l'estradizione sara' concessa soltanto qualora la pena inflitta sia almeno un anno di reclusione o, fatte salve comunque le disposizioni di cui all'articolo III, la pena di morte. 5. - L'estradizione non sara' concessa per un reato che costituisce una infrazione alle leggi militari e non e' previsto dal diritto penale comune, o per un reato fiscale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artii · fonte su Normattiva