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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali, sostituendo al penultimo comma dell'art. 5 il seguente: «Questa disposizione sara' peraltro applicata soltanto dopo la scadenza del termine ora vigente per le singole zone industriali e nel caso che sia prorogata oltre detto termine la durata dei relativi provvedimenti». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' I8 maggio 1931 - Anno IX

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Mussolini - Bottai - Mosconi

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-05-18;658~art1 · fonte del testo