[1]N. B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]ACCORDO

[3]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[4]La Repubblica d'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto, desiderando intensificare la collaborazione tra i due Paesi, Intendendo creare condizioni favorevoli agli investimenti da parte dei cittadini (nationals) e societa' dei rispettivi Paesi nel territorio dell'altro Paese e Riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti sono atte a stimolare il flusso di capitali a beneficio della prosperita' economica di entrambi i Paesi, Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1.

[6]Ciascuna Parte contraente promuovera', per quanto possibile, sul proprio territorio l'investimento di capitali da parte dei cittadini (nationals) o delle societa' dell'altra Parte contraente e ammettera' tali investimenti in conformita' alla propria legislazione. In ogni caso essa accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66~art1 · fonte su Normattiva