1. Gli investimenti di cittadini (nationals) o societa' di una delle Parti contraenti godranno di completa protezione nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. Gli investimenti di cittadini (nationals) o societa' di una delle Parti contraenti non saranno espropriati nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo che nel pubblico interesse e dietro compenso. Tale compenso rappresenterebbe l'equivalente dell'investimento espropriato a prezzo di mercato; dovra' essere effettivamente realizzabile, liberamente trasferibile e dovra' essere versato senza indugi. Tale compenso verra' stabilito alla data dell'esproprio, nazionalizzazione, o della spoliazione. Qualsiasi disputa circa la conformita' di tale esproprio alla legislazione pertinente, o circa l'ammontare del compenso, sarebbe soggetta, su richiesta della Parte interessata, a un riesame attraverso un giusto procedimento legale dinanzi ai tribunali competenti del Paese ove l'investimento venne effettuato. 3. Ai cittadini (nationals) delle societa' delle Parti contraenti i cui investimenti subiscono delle perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a causa di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti - considerati tali dal diritto internazionale - verra' accordato da detta altra Parte contraente un trattamento che non sia meno favorevole di quello che tale Parte accorda ai propri cittadini (nationals) o societa' per quanto concerne l'indennizzo o il compenso. 4. I cittadini (nationals) o le societa' di una delle Parti contraenti godranno del trattamento di nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte contraente per quanto attiene alle questioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66~art3 · fonte su Normattiva