A C C O R D O A PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO E LA REPUBBLICA ITALIANA Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come Parte Contraente o come Stato contraente). Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente. Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli Accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale ed aumenteranno la prosperita' in entrambi gli Stati contraenti. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo. Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende: (a) beni mobili ed immobili nonche' ogni altro tipo di diritti in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi; (b) azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa', e titoli dello Stato; (c) diritti sul denaro o su qualsiasi attivita' avente valore economico legata ad un investimento; (d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti legali commerciali e avviamento di imprese; (e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e concessione in conformita' con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, di estrarre e di sfruttare le risorse naturali. (2) Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio o nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente. (3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi. (4) Per "persona giuridica" si intende in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti qualsiasi entita' stabilita e riconosciuta come persona giuridica secondo la legge dello Stato: quali enti pubblici, societa, fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni ed organizzazioni a prescindere dal fatto se le loro responsabilita' sono limitate o di altro genere. (5) Per "proventi" s'intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se non in via esclusiva, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, royal- ties o compensi. (6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranita', i diritti sovrani e/o la giurisdizione.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
