AMMINISTRAZIONE Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorita' nel settore della pubblica amministrazione fornendo la necessaria assistenza tecnica, che puo' comprendere l'avvio di programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
