[1]TECNICA

[2]Le Amministrazioni doganali si forniscono assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

[3](a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;

[4](b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari;

[5](c) lo scambio di esperti; e

[6](d) lo scambio di informazioni relative alle procedure e alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalita' di detti controlli.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art13 · fonte su Normattiva