Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:

  • a)lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
  • b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari;
  • c)lo scambio di esperti in materie doganali.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art10 · fonte su Normattiva