Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:
- a)lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
- b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari;
- c)lo scambio di esperti in materie doganali.
Testo vigente dal 29 marzo 2010
