un prodotto venga importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Lituania, puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art30 · fonte su Normattiva