[1]Clausola di salvaguardia

[2]1. Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, la Comunita' o il Sudafrica secondo il caso, puo' adottare misure idonee alle condizioni previste dall'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia o dall'accordo sull'agricoltura allegati all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, e secondo le procedure di cui all'articolo 26. 2. Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un deterioramento grave della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, quest'ultima puo', dopo avere valutato soluzioni alternative, adottare a titolo eccezionale misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alla(e) regione(i) interessata(e), secondo le procedure di cui all'articolo 26. 3. Qualora un prodotto sia importato in quantita' e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un deterioramento grave della situazione economica di uno o piu' degli altri membri dell'Unione doganale dell'Africa australe, il Sudafrica puo', su richiesta del paese o dei paesi interessati, e dopo avere valutato soluzioni alternative, adottare a titolo eccezionale misure di vigilanza o di salvaguardia, secondo le procedure di cui all'articolo 26.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art24 · fonte su Normattiva