disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Lituania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Lituania o degli Stati membri.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
