1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori: - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori lituani accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali; - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi. 2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art41 · fonte su Normattiva