[1]1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori:

  • a)si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
  • b)gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi.

[2]2. Dopo tre anni il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, secondo le norme e le procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art48 · fonte su Normattiva