1. Una "societa' comunitaria" o una "societa' lituana" stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lituania o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Lituania e della Comunita', cittadini degli Stati membri e della Lituania, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da societa', consociate e filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

  • a)le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.
  • b)I dipendenti di un 'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
  • c)Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Lituania di cittadini lituani o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' lituana oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria in uno Stato membro della Comunita' o in Lituania, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della Lituania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro della Comunita' o in Lituania.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art49 · fonte su Normattiva