1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI:
- i)un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi per lo stabilimento di societa' lituane;
- ii)alle consociate e filiali di societa' lituane stabilite sul loro territorio, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle societa' di paesi terzi stabilite sul loro territorio. 2. La Lituania agevola l'avvio di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIa, essa:
- i)concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle societa' comunitarie, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle societa' di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIb, per i quali tale trattamento sara' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;
- ii)concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Lituania, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul suo territorio. 3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2i), la Lituania si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini. 4. Il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilita' di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIIb e l'inclusione dei settori o delle questioni elencati nell'allegato XVIIa nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare detti allegati. Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione puo' decidere in via eccezionale, su richiesta della Lituania e in caso di necessita', di prorogare un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori e di alcune questioni elencati nell'allegato XVIIb. 5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attivita' dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3. 6. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le consociate e filiali delle societa' comunitarie hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per le quali sono stabilite in Lituania. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania estende questi diritti ai cittadini della Comunita' stabiliti sul suo territorio.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
