fini del presente accordo,
- a)Per "societa' comunitaria" o "societa' lituana" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lituania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della Lituania. Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Lituania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o della Lituania viene considerata una societa' comunitaria o lituana se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Lituania.
- b)Per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima.
- c)Per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.
- d)Per "stabilimento" si intende
- i)per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
- ii)per quanto riguarda le societa' comunitarie o lituane, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lituania o nella Comunita'.
- e)Per "attivita'" si intendono quelle economiche.
- f)Le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
- g)Per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Lituania" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Lituania.
- h)Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lituania stabiliti al di fuori della Comunita' e della Lituania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Lituania e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lituania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lituania in conformita' delle rispettive legislazioni.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
