quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese di cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn dell'aprile 1990 della CECA, segnatamente la liberta' decisionale per gli imprenditori.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
