1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. La Lituania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti. 3. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIX, paragrafo 1), delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse. 4. In caso di problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art67 · fonte su Normattiva