IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunita', al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, la cooperazione punta a: - promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformita', riconoscendo il diritto della Lituania di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (piu' rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualita' ambientale; - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori; - incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Lituania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET); - sostenere i programmi lituani di misurazione e di prova; - promuovere gli scambi, tra le parti interessate, di informazioni tecniche e metodologiche in materia di controllo della qualita' della produzione e di processi produttivi. 3. La Comunita' fornisce alla Lituania l'assistenza tecnica necessaria.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art76 · fonte su Normattiva