NUCLEARE 1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare. 2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori: - misure industriali per rendere piu' sicure le centrali nucleari lituane; - valutazione della fattibilita' di un miglioramento della sicurezza nella centrale nucleare di Ignalina; - miglioramento della formazione del personale; - perfezionamento della legislazione e delle normative lituane in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse; - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari; - gestione delle scorie radioattive; - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari; - decontaminazione; - definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente. 3. La cooperazione comprende altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia. 4. Le Parti riconoscono la necessita' di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare e identificare il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potra' ampliare la cooperazione nel settore.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art82 · fonte su Normattiva