NEL SETTORE SOCIALE 1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanita' e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanita', al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - informazione e attivita' di formazione; - cooperazione nel settore della sanita'. 2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti: - organizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento, di consulenza professionale e di riqualificazione dei lavoratori; - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale. La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, messa a disposizione di esperti, informazioni e formazione. 3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lituano alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art93 · fonte su Normattiva