[1]Articolo IV

[2]Piano d'azione e Linee direttive di conservazione

[3]1. L'allegato 3 del presente Accordo e' costituito da un Piano d'azione. Questo Piano specifica le azioni che le Parti devono intraprendere riguardo a specie e questioni prioritarie, conformemente alle misure generali di conservazione previste all'Articolo III del presente Accordo, e alle seguenti voci: (a) conservazione delle specie; (b) conservazione degli habitat; (c) (c) gestione delle attivita' umane; (d) ricerca e monitoraggio continuo; (e) educazione ed informazione; (f) messa in opera.

[4]2. Il Piano d'azione e' esaminato ad ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti in considerazione delle linee direttive di conservazione. 3. Ogni emendamento del Piano d'azione viene adottato dalla Riunione delle Parti, le quali tengono conto delle norme dell'Articolo III del presente Accordo. 4. Le linee direttive di conservazione sono sottoposte per adozione alla Riunione delle Parti nella sua prima sessione; esse sono esaminate regolarmente.

Testo vigente dal 4 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;66~accordo-artiv · fonte su Normattiva