[1]Articolo VII
[2]Comitato tecnico
[3]1. Il comitato tecnico si compone di: (a) nove esperti che rappresentano svariate regioni della zona dell'Accordo, secondo un'equilibrata ripartizione geografica; (b) un rappresentante dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), dell'Ufficio internazionale di ricerche sugli uccelli acquatici e le zone umide (BIROE) ed un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina (CIC); (c) un esperto in ciascuno dei seguenti settori: economia rurale, gestione della selvaggina, diritto dell'ambiente.
[4]Le modalita' per la designazione degli esperti, quelle relative alla durata del loro mandato e quelle per la designazione del Presidente del comitato tecnico sono determinate dalla Riunione delle Parti. Il Presidente puo' ammettere al massimo quattro osservatori di organizzazioni nazionali specializzate, governative e non governative. 2. Salvo se la riunione delle Parti decide diversamente, le riunioni del comitato tecnico sono convocate dal segretariato dell'Accordo; queste riunioni si tengono in occasione di ciascuna sessione della Riunione delle Parti ed almeno una volta fra le sessioni ordinarie della Riunione delle Parti. Il comitato tecnico: (a) Fornisce pareri scientifici e tecnici ed informazioni alla Riunione delle Parti ed alle Parti, tramite il segretariato dell'Accordo; (b) fa raccomandazioni alla Riunione delle Parti per quanto riguarda il Piano daazione, l'applicazione dell'Accordo e ogni ulteriore ricerca da intraprendere; (c) predispone per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, un rapporto di attivita' che sara' sottoposto al Segretario dell'Accordo almeno centoventi giorni prima dell'apertura di detta sessione, e di cui un esemplare sara' immediatamente trasmesso alle Parti dal segretariato dell'Accordo; (d) adempie ad ogni altro compito che gli sara' affidato dalla Riunione delle Parti.
[5]4. Quando, sulla base di quanto ritenuto dal Comitato tecnico, si manifesta una situazione di emergenza che richiede l'adozione di misure immediate in vista di evitare il deterioramento dello stato di conservazione di una o piu' specie di uccelli acquatici migratori, quest'ultimo Comitato puo' chiedere al Segretariato dell'Accordo di convocare con urgenza le Parti interessate. Le Parti in causa si riuniscono il prima possibile, in vista di stabilire al piu' presto un meccanismo che preveda misure di protezione per le specie individuate come essendo sottoposte ad un pericolo particolarmente rilevante. Quando una raccomandazione e' stata adottata ad una riunione di emergenza, le Parti interessate s'informano reciprocamente e informano il segretariato dell'Accordo dei provvedimenti che hanno preso in vista della realizzazione di tale Raccomandazione, ovvero circa le ragioni che hanno impedito tale messa in opera. 5. Il comitato tecnico puo' istituire, ove necessario, gruppi di lavoro per trattare compiti particolari.
Testo vigente dal 4 marzo 2006
