[1]Articolo VII Comitato scientifico

[2]1. Un Comitato scientifico composto da esperti qualificati nella scienza della conservazione dei cetacei, e' istituito in quanto organo consultivo della Riunione delle Parti. La Riunione delle Parti affida le funzioni di Comitato scientifico ad una organizzazione gia' esistente nella zona dell'Accordo, garantendo un'equilibrata rappresentazione geografia. 2. Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal segretariato dell'Accordo a domanda della Riunione delle Parti. Il Comitato scientifico deve:

  • a)fornire consigli alla Riunione delle Parti relativamente alle questioni scientifiche e tecniche relative all'applicazione dell'Accordo e, secondo i bisogni, individualmente alle Parti negli intervalli fra le sessioni tramite l'unita' di coordinamento della sub-regione interessata;
  • b)dare il suo parere sulle linee direttive come previsto all'Articolo IV, paragrafo 3, esaminare le valutazioni predisposte nel quadro dell'Annesso 2 al presente Accordo e formulare raccomandazioni alla Riunione delle Parti circa il loro sviluppo il loro contenuto, la loro attuazione;
  • c)esaminare le valutazioni scientifiche sullo stato di conservazione delle popolazioni di cetacei;
  • d)dare un parere sullo sviluppo ed il coordinamento dei programmi internazionali di ricerca e di sorveglianza continuativa, e formulare raccomandazioni alla Riunione delle Parti riguardo a ricerche supplementari da effettuare;
  • e)facilitare gli scambi di informazioni scientifiche e di tecniche di conservazione;
  • f)preparare per ciascuna sessione della riunione delle Parti un rapporto sulle sue attivita', rapporto che sara' sottoposto al segretariato dell'Accordo al piu' tardi centoventi giorni prima della sessione della Riunione delle Parti e diramato dal segretariato dell'Accordo a tutte le Parti;
  • g)formulare, il prima possibile, un parere un parere sulle deroghe che gli sono state richieste, secondo l'Articolo II paragrafo 2; e h) espletare, se del caso, ogni compito che gli sara' affidato dalla Riunione delle Parti.

[3]4. Il Comitato scientifico in consultazione con l'Ufficio di Presidenza e le rispettive unita' di coordinamento puo' istituire, secondo i bisogni, dei sotto-gruppi per trattare questioni particolari. La Riunione delle Parti determina a tal fine un limitato stanziamento budgetario.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artvii · fonte su Normattiva